- fino al 01/01/2013 10%
- dal 01/01/2013 al 24/09/2015 .
Con sentenza n. 14487 dell’8 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in merito alla punibilità dell’evasione contributiva sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il Decreto è applicabile a tutte le cause ancora in corso e, quindi, vengono depenalizzati anche i casi di evasione contributiva entro i 10.000 euro verificatisi prima dell’entrata in vigore della citata nuova norma.
.....Omississ ...per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
Il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge è obbligato in via esclusiva per l’adempimento.
E' escluso il diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo.
.Per i professionisti iscritti alla sola gestione separata Inps, anche nel 2016 l’aliquota contributiva sarà del 27%.
Per i redditi da pensione è previsto un ampliamento della no tax area dal 2017: