Il lavoratore che abbia ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e optato per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.

In caso di ritardato o mancato pagamento, le somme dovute saranno assoggettate alla disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e il lavoratore non matura l’ulteriore diritto alle retribuzioni fino all'effettivo pagamento.

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