......gli adempimenti relativi agli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e successivo DM 9 luglio 2008 (nel quale invece sono ricompresi i collaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, e gli associati in partecipazione) non sono disciplinati dall’art. 1 della legge n. 12/79 citata. Pertanto gli iscritti alla Gestione separata non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del dl 25 giugno 2008 n. 112 e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto.
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