Disciplina del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende interessate da operazioni societarie – Fondi di solidarietà ex art. 26 e ss del d.lgs 148/2015.

 L’Inps, con il messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, nonché le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta avanzata dall’Istituto, è intervenuto risolvendo positivamente la questione e quindi confermando la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria.

Ciò è comunque subordinato all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:

  • una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;
  • un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

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