"Il soggetto che svolge una collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. Viene meno quindi il diritto all’indennità di disoccupazione o mobilità mobilità."
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