Da oggi sono efficaci le disposizioni di cui dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015«qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore». 

I chiarimenti INAIL, sono contenuti nella Circolare n. 10 del 21.03.2016 (Schema tecnico)

Da oggi:

  • l’obbligo di invio telematico del certificato medico  spetta al medico o alla struttura sanitaria che presta la primas assistenza;
  • il datore.
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