Cigs e contratti di solidarietà – Circolare 30 del 09.11.2015

Con Circolare n. 30 del 09.11.2015, il Ministero fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina.

Possono accedere alla CIGS:

  • le imprese cooperative (e loro consorzi) che trasformano e manipolano prodotti agricoli;
  • le cooperative che commercializzano prodotti agricoli,che occupano mediamente più di 50 dipendenti (media calcolata in base al semestre precedente).

Proroghe:

  • si applica la precedente disciplina a quelle riferite a programmi di ristrutturazione/riorganizzazione e/o per contratti di solidarietà già presentati al 24 settembre 2015,  (procedimento amministrativo, al contributo addizionale -esenzione per i Cds- e al Tfr);
  • si applica la precedente disciplina alle richieste Cigs del secondo anno di cessazioni biennali di attività, presentate dal 24 settembre 2015.
«resta fermo che alle domande riferite al primo anno di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà presentate dopo il 23 settembre, si applica la nuova normativa di cui al Dlgs 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio della sospensione avvenga in data precedente al 24 settembre».

ATTENZIONE AI TERMINI

L’istanza deve essere presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale, (non più entro il giorno 25 del mese successivo).

La procedura di consultazione, (che inizia con la richiesta di esame congiunto), deve chiudersi entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

Il termine è ridotto a 10 giorno per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

Ricordiamo che l’eventuale “cassa persa” dai lavoratori rimane a carico dell’azienda.

 Ministero del Lavoro Circolare 30 del 09 novembre -2015

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