INPS – Compatibilità e cumulabilità dei compensi da lavoro accessorio con prestazioni di sostegno al reddito – Mobilità – Naspi – Disoccupazione agricola – CIG

INPS – Circolare n. 170 del 13.10.2015

Compatibilita’ e Cumulabilità con prestazioni di sostegno al reddito

L’art. 48 del D.Lgs. n 81/2015 citato stabilisce che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

La nuova disciplina, è applicabile anche ai casi venuti in essere prima della sua entrata in vigore.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità

Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 (rivalutati annualmente).

Per le prestazioni di lavoro accessorio con compresi tra € 3,000,00 e € 7,000,00 il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio è compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’art.9, comma 9, della Legge n. 223 del 1991  (nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita’).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI

Come già precisato con circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, – punto 9.1 -, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Il cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di € 3.000,00 netti (rivalutabili).

La cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la CIG

Le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 (rivalutabili) per anno civile.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione –circolare Inps n. 130 del 2010-.

Nel caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, D.Lgs.  n. 148/2015.

Nei casi di superamento del limite di € 3.000,00, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

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