Inps – Domande di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa prima e dopo il 24 settembre 2015.

Con Messaggio n. 5919 del 24.09.2015, l’Inps chiarisce che, visto quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 “le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste  nella previgente disciplina”.

“Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dopo il  24 settembre 2015, dovranno , invece, seguire la nuova disciplina.”

“Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda.”

Le “nuove” domande “devono contenere l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata.”

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari” ovvero per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà link “Invio domande fondi di solidarietà – “area di download”, nella cartella .zip “allegati in formato .pdf”, documento: “Tracciato per invio beneficiari”.

 

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