Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208

Circolare INAIL n. 15 dell’11 aprile 2016

L’art. 1, commi 312-316 della L. del 28 dicembre 2015  n. 208 (Legge di stabilità 2016) ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già disciplinata, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall’art. 12 del D. L. del 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. dell’11 agosto 2014, n.114.

 

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