Regolamentazione comunitaria: ingresso della Croazia nell’Unione europea. Effetti sulla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari.

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1 luglio 2010.

PRESTAZIONI FAMILIARI

Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

Messaggio INPS 12242 del 30 luglio 2013

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