Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi
Con Circolare n. 120, del 06 agosto 2013, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine ai contenuti di cui all’art. 1, commi da 238 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero:
a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;
b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;
c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
d) cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.