Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Circolare INPS n. 108 del 12.07.2013

Con le Determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’INPS.

Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza.

La domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta.

Potrà, tuttavia, essere presentata una nuova istanza che, laddove comprenda l’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l’attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione.

Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi. Rimane ferma la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate. Per particolari specifici casi,il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.

Non è ammessa la domanda di dilazione qualora il contribuente abbia in corso precedenti rateazioni. Il contribuente dovrà procedere al pagamento integrale del debito relativo alle rate ancora dovute per la precedente rateazione prima di presentare una nuova domanda.

La domanda deve essere presentata attraverso il canale telematico. La trasmissione può essere effettuata dal contribuente o dall’intermediario.

Con la presentazione dell’istanza di rateazione, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all’importo del debito oggetto di regolarizzazione e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’accettazione del piano di ammortamento e l’attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento stesso.

Possono essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto alla data di presentazione della domanda stessa.

Per tutta la durata della rateazione concessa il contribuente deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione.

Circolare INPS 108 del 12 luglio 2013

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