Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
L’INPS fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive .