Sicurezza sul lavoro – Sorveglianza sanitaria – Distacco – Interpello 08/2016 del 12.05.2016

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Interpello 08/2016

Distacco

Sicurezza sul Lavoro

Related Posts

Comments are closed.

Reset della password
Per favore inserisci la tua email. Riceverai una nuova password via email.