Tirocini – Linee Guida
Tra i promotori ci sono anche le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (Its) e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal).
Modalità di attivazione in mobilità interregionale: la disciplina di riferimento è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
Ambito di applicazione: tirocini formativi, di orientamento, di inserimento-reinserimento lavorativo rivolti a persone in stato di disoccupazione (art. 19, Dlgs 151/2015), a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, a lavoratori a rischio di disoccupazione, a soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, a soggetti disabili e svantaggiati.
Durata minima di due mesi.
Per le attività stagionali, la durata minima è ridotta a un mese
Possibile sospensione del trirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (eventi di durata pari o superiore a 30 giorni). Inoltre, il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può ospitare stagisti.
Divieto di inserire stagisti, per le attività equivalenti a quelle per cui la stessa azienda ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, oltreché nei casi di recesso per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Divieto di attivare un tirocinio se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, con l’ospitante ospitante, nei due anni precedenti.
Il tirocinio è ammesso se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso l’ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti.
Non cambiano i limiti numerici.
E’ stato previsto un meccanismo premiale per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti stabili che assumono gli stagisti al termine del periodo di tirocinio, con un contratto di almeno sei mesi. Il beneficio consiste nell’incremento (secondo una percentuale progressiva rispetto alle assunzioni realizzate) del numero dei tirocini attivati, oltre le soglie standard. Ad esempio, se un’azienda con 30 dipendenti a tempo indeterminato – che di norma può attivare al massimo tre stages contemporaneamente (il 10%) – ha stabilizzato tutti i tirocinanti nei 24 mesi precedenti, avrà la possibilità di gestire, in deroga, quattro ulteriori tirocini.
L’indennità di partecipazione resta a 300 euro e sarà erogata per intero con una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.