Agevolazioni 2015 per assunzioni a tempo indeterminato

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato- 2015

I datori di lavoro anche non imprenditori (esclusi i datori di lavoro domestico) che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato), anche a tempo parziale, nel periodo 1 gennaio 31-dicembre 2015, hanno diritto ad una riduzione dei contributi previdenziali a loro carico, fino ad un massimo di € 8060,00 annui.

L’incentivo non riguarda i contributi dovuti dal lavoratore.

L’agevolazione non è applicabile ai premi dovuti all’Inail.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione:

  • il contributo al “fondo per l’erogazione lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (per effetto del comma 765, della legge numero 296/2006)

  • il contributo ai fondi di cui all’Art. 3, commi 3, 14 e 19, della L. n. 92/2012
Comma 3.
Alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa’ derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche’ ai relativi lavoratori, e’ esteso l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 
Comma 14
In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita’ e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalita’ perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita’ produttive interessate.
Comma 19
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e’ istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarieta’ residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

Qualora, per effetto dell’agevolazione in parola, l’esonero contributivo sia totale, non sarà possibile fruire delle misure compensative dello 0 20% e dello 0,28% derivanti dal versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare ovvero al Fondo Tesoreria Inps.

L’incentivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato riguardanti:

  • dirigenti

  • soci lavoratori di cooperative

  • lavoratori somministrati.

E’ escluso il contratto a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato.

Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.01

Fruiscono dell’esonero contributivo anche le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge di contratto collettivo.

I datori di lavoro che hanno diritto all’esonero, per fruirne, devono inoltrare all’Inps, in via telematica, la richiesta di attribuzione del codice autorizzazione “6Y”.

L’invio della richiesta deve precedere l’invio della denuncia contributiva relativa al primo mese agevolato.

Durata e misura

L’esonero dal versamento dei contributi è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi dcorrenti dalla data di assunzione del lavoratore.

L’importo massimo del beneficio è pari a € 8060,00 annui (671,66 mensili).

Per i lavoratori a tempo parziale, l’incentivo è ridotto in base all’effetivo orario di avoro.

Non rientrano nell’agevolazione e sono quindi comunque dovuti:

  • i premi e contributi dovuti all’Inail;

  • i contributi, al fondo di tesoreria Inps;

  • i contributi al fondo di solidarietà residuale.

Esclusioni

L’incentivo non spetta per le seguenti nuove assunzioni:

  • lavoratori che nei 6 mesi precedenti erano occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • lavoratori per i quali il beneficio in esame è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato
  • lavoratori che nel periodo 1 ottobre-31 dicembre 2014 avevano già un contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che richiede l’incentivo o con società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, per le assunzioni di apprendisti valgono le regole e le esclusioni dal beneficio come ora esposte.

L’incentivo inoltre non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • violazione del diritto di precedenza;

  • il datore di lavoro/utilizzatore ha in atto sospensioni dal lavoro con intervento di CIGS. Il beneficio è concesso se, l’assunzione/somministrazione è inalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle sospese. Tale condizione è riferita alla unità produttiva interessata dagli interventi di carattere salariale e non all’intera azienda.

  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;

  • l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria è tardivo rispetto ai termini di legge. In tal caso, la perdita dell’incentivo si riferisce solo al al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto lavoro e quella dell’invio tardivo della comunicazione obbligatoria.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero contributivo non è cumulabile con gli incentivi previsti per l’assunzione di:

  • lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi

  • donne prive di impiego regolamentata regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi ma appartenente particolari aree.

L’esonero contributivo è invece cumulabile con incentivi previsti per l’assunzione di:

  • lavoratori disabili

  • giovani genitori precari

  • beneficiari del trattamento di disoccupazione

  • giovani iscritti al programma garanzia giovani

  • iscritti nelle liste di mobilità.

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