Nei contratti a termine i part-time si computano in proporzione all’orario

In risposta ad un quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere 2/2014, ritiene che le locuzioni “contratti” e “lavoratori”, utilizzate nel D.L. n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014 contenente la nuova disciplina del lavoro a termine,  debbano intendersi come sinonimi.

Per questo motivo e considerato che nella circolare 18 del 2014 del Ministero del Lavoro non vi sono indicazioni  contrarie, la Fondazione  Studi dei consulenti del Lavoro ritiene che i part-time a termine debbano essere computati in proporzione all’effettivo orario svolto.

Ad esempio, due lavoratori part-time a tempo determinato con una  percentuale oraria del 50% equivalgono ad un lavoratore a tempo determinato ai fini del calcolo del limite massimo del 20% dell’organico.

 

 

 

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