Corte di Cassazione – rifiuto di trasformazione del rapporto in part time – legittimità – sent. 21875/15

Anche in situazione di crisi aziendale  il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo peno a part time  non costituisce valido motivo di licenziamento.

La Suprema Corte conferma i contenti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015, secondo i quali il mancato consenso del lavoratore alla modifica del proprio regime orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

 

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