Corte di Cassazione, sent. n. 21250 dell’8.10.2014: omesse comunicazioni all’Inps – evasione contributiva
L’omessa, tardiva o infedele denuncia mensile all’Inps di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, sebbene registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva.
Grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la sua buona fede e la mancanza dell’intento fraudolento.