Esodati in pensione anche se hanno ripreso a lavorare

Il tribunale di Perugia ribadisce il rango di fonte secondaria del decreto ministeriale 1 giugno 2012, con il quale era stato introdotto il requisito dell’assenza di “successiva rioccupazione” per la richiesta del trattamento di quiescenza a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo e o individuale incentivato.

In considerazione della diversa forza degli atti normativi ,  il Giudice adito riconosce  il diritto all’accesso alla pensione  ad un lavoratore che  dopo le dimissioni incentivate  aveva trovato un nuovo impiego.  Il tribunale sostiene  che i requisiti da prendere in considerazione sono quelli stabiliti dalla norma primaria (DL. 201/11) ovvero:

età anagrafica- requisito contributivo – cessazione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo che individuale di incentivo all’esodo.

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