Periodo di comporto e aspettativa non retribuita – Cass. n. 6697/2016
Legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto anche se avvenuto successivamente alla richiesta, e ottenimento, da parte del lavoratore, di un periodo di aspettativa non retribuita.
La concessione di un periodo di aspettativa non retribuita non rappresenta volontà di prosecuzione del rapporto di lavoro.