Dal 1° luglio 2015 i buoni pasto elettronici esenti fino a € 7,00.

Dal 1° luglio 2015 i buoni pasto, in forma elettronica, concessi a dipendenti e collaboratori saranno esenti fino all’importo di € 7,00 giornalieri.

Per effetto della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, commi 16-17,) il limite di esenzione dei buoni pasto “elettronici” passa da € 5,29 a € 7,00.

Fino al 30 giugno di quest’anno, il trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente rimane invariato a prescindere dalla tipologia dei ticket restano distribuiti ed utilizzati.

Dal 1 luglio 2015, come stabilito dal nuovo l’articolo 51, comma 2, lettera C) del Tuir, i ticket non elettronici non  formeranno reddito di lavoro dipendente 5,29, mentre i ticket elettronici non formeranno reddito  per un importo giornaliero di € 7,00.

L’esenzione è valida sia a fini fiscali che contributivi.

Gli importi eccendenti i limiti sopra indicati saranno tassati in busta paga e assoggettati a contribuzione.

I limiti sono validi anche per i lavoratori part-time, e anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo.

Rimane fermo il principio secondo il quale, per beneficiare della detassazione i buoni pasto devono essere assegnati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

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