Dal 1° luglio 2015 i buoni pasto elettronici esenti fino a € 7,00.
Dal 1° luglio 2015 i buoni pasto, in forma elettronica, concessi a dipendenti e collaboratori saranno esenti fino all’importo di € 7,00 giornalieri.
Per effetto della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, commi 16-17,) il limite di esenzione dei buoni pasto “elettronici” passa da € 5,29 a € 7,00.
Fino al 30 giugno di quest’anno, il trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente rimane invariato a prescindere dalla tipologia dei ticket restano distribuiti ed utilizzati.
Dal 1 luglio 2015, come stabilito dal nuovo l’articolo 51, comma 2, lettera C) del Tuir, i ticket non elettronici non formeranno reddito di lavoro dipendente 5,29, mentre i ticket elettronici non formeranno reddito per un importo giornaliero di € 7,00.
L’esenzione è valida sia a fini fiscali che contributivi.
Gli importi eccendenti i limiti sopra indicati saranno tassati in busta paga e assoggettati a contribuzione.
I limiti sono validi anche per i lavoratori part-time, e anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo.
Rimane fermo il principio secondo il quale, per beneficiare della detassazione i buoni pasto devono essere assegnati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.