Licenziamento disciplinare – Cassazione n. 10839/2016

Nel licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione può essere oggetto i giudizio in relazione al caso specifico.

Il datore di lavoro deve provare il momento di conclusione delle indagini e tutta la procedura seguita per giungere al provvedimento espulsivo anche al fine di garantire il diritto di difesa del lavoratore.

La contestazione deve ritenersi “non tempestiva” (viziando pertanto il licenziamento) quando il datore di lavoro non da prova del momento in cui aveva avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e così non consente   il necessario contemperamento tra le esigenze della impresa ed il diritto di difesa del dipendente.

“Solo ove le concrete ragioni di ritardo fossero state provate avrebbe dovuto soccorrere un criterio di ragionevolezza attesa la necessità di contemperare le difficoltà dell’accertamento con quelle difensive del dipendente chiamato a giustificare il proprio operato a due anni di distanza”.

Related Posts

Comments are closed.

Reset della password
Per favore inserisci la tua email. Riceverai una nuova password via email.