Min.Lavoro – Garanzia Giovani – incentivo per assunzioni dal 3 ottobre 2014

 

Con il Dercreto Direttoriale n. 1709 dell’8.08.2014, il Ministero prevede quanto segue.

L’Inps è individuato quale organismo intermedio per l’attuazione e la gestione degli incentivi previsti dal decreto.

I destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro che senza essere obbligati assumono giovani registrati al “programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”.

Al “programma” possono essere ammessi i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni – con l’obbligo scolastico assolto se minorenni – non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Tipologie contrattuali incentivate

L’incentivo è riconosciuto:

  • per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
  • assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi,

nonché

  • per lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro;
  • per assunzioni come socio lavoratore di cooperative, con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è escluso per:

  • contratto di apprendistato,
  • lavoro domestico,
  • lavoro intermittente,
  • lavoro ripartito,
  • lavoro accessorio,
  • assunzioni a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrate fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o altri programmi a finanziamento pubblico.

Importi

L’importo dell’incentivo è schematizzato nell’allegato 2 del decreto.

In caso di lavoro a tempo parziale l’incentivo è proporzionato alla percentuale part-time.

Nel caso in cui si sia beneficiato dell’incentivo per un contratto  a termine e questo venga trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà beneficiare degli incentivi previsti per i contratti a tempo indeterminato, deducendo l’importo da percepito.

Non sono previsti incentivi ulteriori in caso di rinnovi o proroghe del contratto termine.

 Fruizione dell’incentivo:

  • per i contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo;
  • per i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo sarà proporzionato alla durata effettiva del rapporto.

Per i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

 Ammissione all’incentivo

I datori di lavoro devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che saranno definite dall’Inps con futuro provvedimento.

Garanzia Giovani _Decreto_Bonus_ occupazionale

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