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Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Circolare INPS n. 108 del 12.07.2013

Con le Determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall'INPS. Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione.
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Licenziamento disciplinare e principio di specificità (Cass. n. 16831/2013)

Nel licenziamento disciplinare, riferito a molteplici fatti, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi. È sufficiente che l'atto consenta al lavoratore di individuare precisamente i fatti contestati, di comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa..
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Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro (Cass. pen. n. 28808/2013)

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia del datore di lavoro. L'atto di delega deve essere espresso, chiaro e certo. Esso deve investire persona con capacità e conoscenze tecniche adeguate, alla quale devono essere conferiti i necessari poteri decisionali e di intervento. Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente e correttamente la delega. Deve ritenersi escluso che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo.
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Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.

Con messaggio 11533 del 17 luglio 2013, l'INPS ricorda che tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP, (comprendenti anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto) che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Per il flusso Uniemens, il termine di.
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Verifica della regolarità contributiva on-line

Ai fini di velocizzare e semplificare le procedure per il rilascio del DURC, l'INPS ha attivato da oggi la nuova procedura di verifica della regolarità contributiva. I contribuenti e i loro intermediari, in primo luogo i Consulenti del Lavoro, possono verificare direttamente on-line la propria posizione contributiva o quella del soggetto interessato, accedendo agli archivi delle gestioni lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro (gestione separata). In questo modo è possibile avere immediatamente riscontro in ordine alla regolarità o irregolarità della posizione contributiva nei confronti dell'INPS. In caso di esito negativo, la procedura fornisce le indicazioni.
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