Il licenziamento per superamento del periodo di comporto esclude l’applicabilità della procedura di conciliazione

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro (n. 76/13) all’art. 7, c. 6, della legge 604/1966, le imprese che occupano più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o 60 sul territorio nazionale, che procedono a licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto, non devono seguire la procedura di conciliazione introdotta dalla riforma Fornero (92/2012).

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