Licenziamento – Corretto in caso di svolgimento di altra attività durante periodo di malattia

È valido il licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia svolge altre attività, incompatibili con il pur regolare certificato di malattia.

Il principio è valido anche in caso di assenza per fruizione di congedi parentali.

Il comportamento del lavoratore pone in essere una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il recesso del datore di lavoro.

Questi i principi giuridici posti alla base di un licenziamento convalidato in via definitiva dalla Corte di cassazione (sentenza 6054/16).

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