Licenziamento – Corretto in caso di svolgimento di altra attività durante periodo di malattia
È valido il licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia svolge altre attività, incompatibili con il pur regolare certificato di malattia.
Il principio è valido anche in caso di assenza per fruizione di congedi parentali.
Il comportamento del lavoratore pone in essere una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il recesso del datore di lavoro.
Questi i principi giuridici posti alla base di un licenziamento convalidato in via definitiva dalla Corte di cassazione (sentenza 6054/16).