Licenziamento – Onere della prova della sussistenza del motivo e dell’impossibilità di repechage

Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova della sussistenza del “motivo” incombe, per espressa disposizione legislativa, sul datore di lavoro (articolo 5, legge 604/66).

La sentenza della Cassazione 5592.2016 in parola, impone al datore di lavoro anche l’onere di provare l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore, senza che il lavoratore sia tenuto a fornire alcuna indicazione in merito.

Alla luce di tale orientamento, il datore dovrà fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento, e dimostrare per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.

 

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