Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nel caso per matrimonio) e repechage – Cass. Sez. Lavoro n. 9467/2016

In caso di licenziamento per giustificato motivo (nel caso avvenuto entro un anno dalle pubblicazioni di matrimonio),  l’obbligo di repechage viene meno nel caso in cui le mansioni siano di carattere inferiore e non omogenee rispetto alle competenze professionali.

Cassazione Sez. Lav. sentenza-n.-9467-del-2016

http://www.carlorigottisrl.it/codice-del-lavoro/licenziamento-individuale-normativa/

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