Sicurezza sul lavoro – Obblighi verso lavoratori equiparati e verso soggetti estranei – Cass. Sez. Pen. 19.02.2016 n. 11487

“……Il datore di lavoro è garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell’impresa, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, nei casi di verificazione dell’evento lesivo, questo gli verrà correttamente imputato ……”

E tale obbligo, come ha più volte affermato la corte, è di così ampia portata che non può distinguersi al riguardo che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile in caso di infortunio (che le norme antinfortunistiche si apprestano perciò a prevenire), il nesso causale tra l’infortunio stesso e la violazione della disciplina degli obblighi di sicurezza.”

Cassazione – sicurezza sul Lavoro – obbligo verso lav equiparati.Sentenza_11487_2016

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